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Circ. n. 265                                                                 Roma, 13/03/2017

 

Ai docenti

Alla segreteria didattica e del personale

Sedi

 

OGGETTO: Anno scolastico 2016/17 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado. Formazione delle commissioni di esame. Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di Stato.

 

Si comunica che è disponibile sul sito del MIUR la Circolare n. 2 Prot. 2600 del 9 marzo 2017 relativa all’oggetto, di cui si riporta di seguito uno stralcio. Si raccomanda la presa visione della suddetta C. M. e degli allegati.

 

Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del sistema informativo.

Le domande di partecipazione alle commissioni di esame sono effettuate attraverso le schede di partecipazione di cui ai Modelli ES-1 (Allegato 3) e Modello ES-2 (Allegato 4).

I presidenti delle commissioni e i commissari esterni vengono scelti nell’ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del D.M. n. 6/2007.

Gli allegati 6 e 7 alla presente circolare riportano, nell’ordine, le categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera corrispondente alla propria posizione giuridica, da individuare e contrassegnare nell’apposita scheda di partecipazione agli esami.

 

Le schede di partecipazione degli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato tramite il Modello ES-1 devono essere trasmesse esclusivamente on line nel portale POLIS.

La trasmissione telematica dei Modelli ES-1 dovrà avvenire, a partire dal 10 marzo fino alle ore 14,00 del giorno 27 marzo 2017.

 

Avvertenze

Si raccomanda un’attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione del modello ES-1 e della relativa guida on line, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, all’indicazione, nei casi previsti, del codice della materia, nonché all’indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi due anni. Ciò anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso.

 

Responsabilità

Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

 

Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidente (Modello ES-1)

Hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidenti:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato d’istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

3. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;

4. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;

5. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata - con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

6. i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;

7. i ricercatori universitari confermati;

8. i direttori delle istituzioni A.F.A.M.;

9. i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.;

10. i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999, e gli insegnanti di arte applicata, che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6/2007;

11. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007. Non possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la possibilità che i docenti medesimi prestino loro assistenza durante gli esami

(cfr. articolo 6, comma 1 D.P.R. n. 323/1998);

12. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che siano in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007;

13. i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni: i docenti devono essere in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007;

14. i dirigenti e i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso) secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera f) della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato.

 

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

Si fa, inoltre, presente che, per la nomina a presidente di commissione, l’articolo 4, comma 3, della legge n. 425/1997, legge speciale di settore che presiede alla composizione delle commissioni di esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, prevede un preciso ordine di priorità tra le categorie di personale ivi elencate. Pertanto, i dirigenti scolastici preposti ad istituti del primo ciclo possono aspirare alla nomina subordinatamente ai dirigenti scolastici preposti ad istituti del secondo ciclo, a condizione che siano in possesso di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Tale previsione nasce dalla ineludibile esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico al regolare svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo e alla completa costituzione delle relative commissioni d’esame.

 

Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno (Modello ES-1)

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come commissario esterno:

1. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali:

- che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;

- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano materie che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

- che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;

- che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;

2. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico,– ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della legge n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado:

- che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;

- che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o

di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

I codici delle classi di concorso (Tabelle A, C, D di cui al D.M. 39/1998) sono allegati alla circolare (Allegato 11).

 

Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione commissario esterno (Modello ES-1)

Hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissari esterni:

-         i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata;

-        i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di materie della scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 6 del D.M. n. 6/2007 (equiparati alla posizione giuridica “F”/ ”H”/ ”I”/ “M” di cui all’allegato 7 alla presente circolare).

Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per commissario esterno, come già precisato per la nomina a presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che partecipano all’esame di Stato (cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323);

-        i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni;

-         i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento posseduta di cui alla legge n. 124/1999 (cfr. D.M. n. 6/2007, articolo 6, comma 1, lettera d);

-         i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 nelle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado;

-         i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria di secondo grado (“assimilati” alla posizione giuridica “H” di cui all’allegato 7 alla circolare).

-        i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

 

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario esterno, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti nel precedente paragrafo.

Si sottolinea la necessità di una attenta verifica da parte degli uffici competenti dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati secondo quanto già in precedenza ribadito anche ai fini della responsabilità in ordine alle domande convalidate.

 

Preclusioni nella presentazione della scheda di partecipazione (Modello ES-1 e Modello ES-2)

È preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico.

 

Opera la medesima preclusione per quei docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari nonché per il personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:

– sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;

– sia collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti ex articolo 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio normativo 2006-2009);

– sia utilizzato, in posizione di comando o comunque incaricato a tempo pieno, presso il MIUR o gli uffici periferici ovvero presso altri Enti;

– sia impegnato, quale sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, sempreché quest’ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni di esame di Stato (Mod. ES-1);

– si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come da ultimo modificato.

 

Non è consentita la presentazione della scheda di partecipazione al personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2017.

 

Divieti di nomina

Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati, ai sensi dell’articolo 4, comma 7 della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato, e dall’articolo 13 D.M. n. 6/2007, nelle commissioni d’esame operanti:

- nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;

- in altre scuole del medesimo distretto scolastico;

- in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari);

- nella stessa scuola, statale o paritaria, ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario,

consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso;

- nelle commissioni di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio.

 

Parimenti, non si dà luogo alla nomina degli aspiranti presidenti, commissari esterni e interni, nei confronti del personale:

– destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente;

– che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all’attività di servizio;

– che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare;

– che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

 

Infine, è preclusa la nomina al personale utilizzato, con motivato provvedimento formale del Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, quale presidente di commissione d’esame di Stato del primo ciclo di istruzione. La verifica di tale incompatibilità è esclusivamente amministrativa, in quanto le nomine nelle commissioni per gli esami conclusivi del primo ciclo non sono gestite dal sistema

informativo.

 

Personale da esonerare

I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori generali o dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall’incarico.

 

Personale non utilizzato

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2017, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

I Direttori generali o dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici devono acquisire l’effettivo recapito rispettivamente di tale personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

 

Il Dirigente scolastico

Maria Laura Morisani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

 

 

Allegati:
FileModificato il
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