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Circolare n. 370                                                                               Roma, 18/05/2020

Ai docenti

Tutte le sedi

 

Oggetto: adempimenti finali  - alunni con DSA – BES – alunni adottati

Com’è noto, per gli alunni con diagnosi di DSA la scuola ha l’obbligo di predisporre un Piano didattico personalizzato che dovrà indicare gli interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative da mettere in atto e forme di verifica e valutazione adeguate e differenziate.

In sede di scrutinio finale è necessario che i Consigli di classe valutino con particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi con DSA, verificando che in corso d’anno siano state applicate le norme e le indicazioni inserite nelle note emanate dal MIUR e siano stati predisposti i percorsi personalizzati con le misure compensative e dispensative richieste, considerando in ogni caso se le carenze presenti in questi allievi siano o meno da imputarsi al disturbo di apprendimento.

Infatti la valutazione degli alunni con DSA deve, anche secondo la giurisprudenza, discriminare fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.

NORMATIVA

  1. M. n. 10 del 16/05/2020. Esami di Stato –

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova.

Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

  1. Legge 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” art.2: tra le finalità indica di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

art.5 comma 4: “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari”.

  1. M. del 12 luglio 2011, prot.5669, cui sono allegate le “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”

art. 6: “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici (…) Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.

Dalla Legge 170/2010 e dal DPR 122/2009 emerge con chiarezza che il legislatore ha inteso tutelare il diritto allo studio degli alunni con DSA, prevedendo l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative, ex art.5 comma 2 della legge 170/2010 e una valutazione adeguata al caso trattato ovvero alle specifiche situazioni soggettive ai sensi dell’art.10 del sopracitato DPR;  a sostegno di ciò sopraggiungono anche le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio del 2011 che richiamano appunto gli ausili previsti dalla Legge 170 (par.3).

Sulla base di tali riferimenti legislativi la giurisprudenza, in numerose occasioni, ha ritenuto illogico che un organo collegiale possa applicare criteri di valutazione univoci per tutti gli alunni perché tale prassi contravviene alle norme suddette e alla necessità di una valutazione personalizzata nei casi in esame.

Infatti i criteri deliberati dal collegio dei docenti, uguali per tutti gli alunni, non possono ledere la salvaguardia di quelle “specifiche situazioni soggettive” ex art.20 del D.lgs 62/2017 (in precedenza ex art. 10 del D.P.R. 122/2009) cui al contrario il legislatore ha dato particolare rilevanza.

In altre parole l’adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative senza una connessa valutazione, con criteri determinati ad hoc sulla base delle specificità del soggetto, risulterebbe manchevole ed incompleta, come stigmatizzato anche da diverse sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi, rilevando che  “il giudizio di valutazione uguale ed indifferenziato per tutte le posizioni è in aperto contrasto con la norma regolamentare ex art.10 del D.P.R. 122/2009 (ora ex art.20 del D.lgs 62/2017), che invece impone di tener conto delle specifiche situazioni soggettive”.

Ne consegue che in caso di valutazione negativa per un alunno DSA, nel giudizio motivato, il CDC deve dare atto di aver messo a disposizione dell’alunno le misure dispensative, gli strumenti compensativi e le procedure di valutazione indicate nel PDP  come ad esempio l’effettuazione di verifiche che tengano conto del contenuto e non già della forma degli elaborati prodotti e che le carenze evidenziate siano dovute non già alla patologia diagnosticata ma ad  esempio ad un impegno saltuario, al mancato rispetto dei ritmi scolastici,  al rifiuto delle consegne proposte dai docenti, all’insofferenza per la vita scolastica.

D’altra parte come chiarito anche nelle linee guida, le misure citate non sono deputate a creare percorsi immotivatamente facilitati ma devono essere sempre calibrate sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dello studente in questione.

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) si segnala l’autovincolo assunto dal Consiglio di classe, una volta riconosciuta la condizione dello studente come alunno con bisogni educativi speciali, ancorché in assenza o in presenza di una certificazione sanitaria non rispondente ai requisiti indicati dalla legge, che obbliga il Consiglio di classe a orientare coerentemente le proprie valutazioni.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Laura Morisani

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

 

Allegati:
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