Liceo De Sanctis Roma
IIS Gaetano De Sanctis - Roma
Facebook YTube Inchiostro di Gaetano

 

 

 

 

 

Circ. n. 368                                                                                                        Roma 18/05/2020

 

Ai docenti di sostegno nelle ultime classi

Ai docenti coordinatori delle ultime classi con alunni DSA

Alla Vicepresidenza

Sito web dell’Istituto

 

Oggetto: fascicolo riservato da presentare in allegato al Documento del Consiglio di classe per gli alunni con disabilità e per alunni DSA.

 

1) Alunni con disabilità

In riferimento alla circ. n. 354 del 30 aprile 2020, relativa al fascicolo riservato da presentare in allegato al Documento del Consiglio di classe per gli alunni con disabilità, si riporta quanto previsto dall’O. M. n. 10 del 16/05/2020 e si invitano i docenti di sostegno a aggiornare il modello precedente (allegato alla circ. 354 del 30/04/2020) inserendo il seguente articolo:

 

  1. M. n. 10 del 16/05/2020. Esami di Stato

Art. 19 - (Esame dei candidati con disabilità)

1.Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3 (candidati interni). Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).

  1. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.
  2. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.
  3. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.
  4. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

 

Si allega la griglia nazionale del colloquio per valutare un eventuale adattamento al PEI.

 

2) Alunni con DSA

In riferimento alla circ. n. 354 del 30 aprile 2020, relativa al fascicolo riservato da presentare in allegato al Documento del Consiglio di classe per gli alunni con DSA, si riporta quanto previsto dall’O. M. n. 10 del 16/05/2020 e si invitano i docenti coordinatori delle classi quinte con alunni DSA a aggiornare il modello precedente (allegato alla circ. 354 del 30/04/2020) inserendo il seguente articolo:

 

  1. M. n. 10 del 16/05/2020. Esami di Stato

Art. 20 (Esame dei candidati con DSA)

  1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
  2. La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova.
  3. Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

 

Il Dirigente scolastico

Maria Laura Morisani

       (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa

     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Banner e link utili