Liceo De Sanctis Roma
IIS Gaetano De Sanctis - Roma
Facebook YTube Inchiostro di Gaetano

 

 

 

 

 

Circ. 369                                                                                                       Roma, 20 maggio 2019

 

Ai docenti

Agli studenti e alle famiglie delle classi terze, quarte e quinte

Al referente e ai tutor ASL

Alla Vicepresidenza

Sede centrale e succursali

 

Oggetto: Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro (PCTO) in sede di scrutinio

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

 

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi del D.lgs 62/2017 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:

  • nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza (90 ore nel triennio);
  • qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

 

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi».

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno.

 

Al termine di ogni anno si valutano le attività di ASL per le quali, entro il 31 maggio, sia possibile acquisire, da parte del tutor, la relativa certificazione delle competenze

Le attività svolte durante il periodo estivo saranno valutate nell’a. s. successivo.

Per il quinto anno, il consiglio di classe procederà a valutare le attività svolte nel periodo estivo del quarto anno o che siano state svolte nel corso del quinto anno.

Nel caso il monte ore fosse stato svolto interamente nel terzo e quarto anno, si procederà ad apposita annotazione a verbale.

 

In base alla Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza si ricorda che:

  • I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi (art. 3 c.1)
  • L’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all’estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia (art. 3 c.4)
  • Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. (art. 4 c.5)
  • Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al Consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell’ammissione agli esami di Stato. (art. 4 c. 7)
  • Gli studenti in alternanza sono tenuti a:
  1. a) garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;
  2. b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  3. c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza. (art. 4 c.10)

  

Il Dirigente scolastico

Maria Laura Morisani

(Firma autografa, sostituita a mezzo Stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

 

Banner e link utili