Circ. 313 Roma, 05/04/2019
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al RLS
Oggetto: divieto di fumo – nomina preposti alla vigilanza.
Nelle istituzioni scolastiche il divieto è vigente ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 584/1975 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995. Con nota prot. 151 del 27/01/2005 il MIUR ha fornito indicazioni e precisazioni in applicazione della C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, in merito all'entrata in vigore il 14/01/2005 delle disposizioni esecutive dell'art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico.
Com’è noto con il Decreto legge N. 104/13 il divieto è stato esteso anche agli spazi esterni di pertinenza delle scuole. Si sottolinea che, a parte l’esigenza di rispetto della norma da parte di tutti, l’astensione del fumo nella scuola riveste grande importanza per la tutela della salute dei soggetti giovani e per l’acquisizione di stili di vita corretti.
Per garantire il rispetto del divieto di fumo, data la consistenza della popolazione scolastica e l’estensione degli spazi aperti delle sedi, la scrivente ha ritenuto opportuno conferire l’incarico di vigilanza a tutto il personale docente e ATA in servizio nell’istituto, con la facoltà di far rispettare le sopracitate leggi e di sanzionare gli eventuali trasgressori con ammende da un minimo di € 27,50 fino a un massimo di € 275,00. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni, il verbale di contestazione sarà trasmesso al Prefetto di Roma.
Si allega verbale di contestazione che dovrà essere predisposto per gli alunni maggiorenni. Per gli alunni minorenni il verbale dovrà essere sottoposto ai genitori. In entrambi i casi il verbale dovrà poi pervenire al Dirigente scolastico per i successivi adempimenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Laura Morisani
(Firma autografa, sostituita a mezzo Stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)