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Circ. 302                                                                                             Roma, 29/03/2019

 

Ai docenti

Alla segreteria didattica e del personale

Sedi

 

OGGETTO: Anno scolastico 2018/19 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado. Formazione delle commissioni di esame. Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di Stato.

 

Si comunica che sono disponibili sul sito del MIUR la CIRCOLARE MIUR 26.03.2019, PROT. N. 5222 Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2018/2019, di cui si riporta di seguito uno stralcio, e la Circolare dell’ATP di Roma Prot. 9092 del 27 marzo 2019 relativa all’oggetto. Si raccomanda la presa visione delle suddette Circolari e degli allegati.

 

Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del sistema informativo.

 

Si richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei docenti, che presentano la propria candidatura a Presidenti di Commissione per gli esami di stato, sulla necessità della trasmissione delle istanze (modelli ES-E), ai fini dell’inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione, tramite una specifica funzione Web in ambiente POLIS, oltre alla trasmissione delle schede di partecipazione alle commissioni degli esami di stato (modelli ES-1).

 

Le istanze potranno essere inserite dal 27.03.2019 al 12.04.2019.

Responsabilità

Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

 

3.c Obblighi e facoltà del personale scolastico

 

3.c.a Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di presidente:

- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili (3).

3.c.b Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:

  1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
  2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
  3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza;
  4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
  5. i docenti in servizio di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
  6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
  8. dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;
  9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso l'inoltro del modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:

  1. a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
  2. b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
  3. c) i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l'esame;
  4. d) i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
  5. e) i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall'articolo 4 del d.m. n. 183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

3.c.c Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell'offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;

- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (4) o fino al termine delle attività didattiche (ivi compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;

- che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

3.c.d. Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

  1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
  2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.:

  1. a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
  2. b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
  3. c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all'esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all'esame di Stato;
  4. d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992;
  5. e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Si evidenzia che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno, può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.

3.d.b.a Preclusioni alla nomina

Ai sensi dell'art. 13 del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti:

- nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;

- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019 (5);

- nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno;

- nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).

3.d.b.b Condizioni personali ostative all'incarico di presidente o commissario

Ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 183 del 2019, sono condizioni personali ostative all'incarico di presidente e di commissario:

  1. a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
  2. b) avere in corso procedimenti disciplinari;
  3. c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
  4. d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
  5. e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
  6. f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;
  7. g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

 

È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente o commissario esterno a:

- docenti designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico;

- docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;

- personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato, qualora quest'ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;

- personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2019;

- personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

 

3.d.b.c Personale da esonerare

I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.

 

3.d.b.d Personale non utilizzato nelle operazioni di esame

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l'effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

 

Il Dirigente scolastico

Maria Laura Morisani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Allegati:
FileModificato il
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