Ai sensi della Legge n°150/2024, che ha modificato il Decreto Legislativo n°67/2017, e dell’art. 11 dell’Ordinanza Ministeriale n°67/2025, a partire dall’a.s. 2024/25, il punteggio più alto della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Tale novità è valida per gli ultimi tre anni del corso di studi.
Pertanto, pur in presenza delle condizioni stabilite dal Collegio dei Docenti (assiduità nella frequenza, attività extrascolastiche, certificazioni linguistiche ecc.), qualora il voto di comportamento sia inferiore a “9” non potrà essere attribuito il punteggio massimo del credito scolastico.
Si invitano pertanto i docenti delle classi del triennio a prestare particolare attenzione all’attribuzione del voto di comportamento, valutando anche le eventuali note disciplinari presenti nel curriculum della studentessa o dello studente che possono influire sulla valutazione finale della condotta, come previsto dal Regolamento interno di disciplina. Tuttavia, pur in presenza di una nota disciplinare che comporterebbe l’attribuzione del voto “8”, il Consiglio di classe ha facoltà di valutarne la portata e l’eventuale progresso dimostrato nel corso dell’anno scolastico, applicando così una deroga ai criteri del suddetto Regolamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Cosima Stefania Elena Chimienti Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 |

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