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Circ. 183                                                                             Roma, 27.11.2019

Agli studenti e alle famiglie

Ai Docenti

Sede centrale e succursali

 

OGGETTO: nota MIUR n. 2197 del 25 novembre 2019 - esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a. s. 2019/2020 – indicazioni.

 

Con la nota MIUR n. 2197 del 25 novembre 2019, vengono fornite alcune prime indicazioni sull’organizzazione e lo svolgimento dell’esame di Stato per l’a.s. 2019/2020, fermi restando gli specifici provvedimenti che dovranno essere adottati.

 

Attribuzione del credito scolastico

L’art. 15 del d.lgs. n° 62/2017 prevede, con norma transitoria, che per gli studenti che sostengono l’esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 il credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base della previgente normativa, sia convertito

secondo la specifica tabella (terza tabella) inserita nell’allegato A.

Pertanto, il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a ciascuno studente ammesso all’esame di Stato nel corrente anno scolastico sarà determinato dalla somma

del credito già attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella di

cui sopra, e il credito attribuito per il quarto e il quinto anno di corso utilizzando la tabella

denominata “Attribuzione credito scolastico”.

 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:

Credito conseguito per il terzo anno

Nuovo Credito attribuito per il terzo anno

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

 

Requisiti di ammissione all’esame

Rispetto ai requisiti di ammissione dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. n° 62/2017 si precisa che, non essendo intervenuto un ulteriore differimento annuale dell’entrata in vigore delle lettere b) e c) dello stesso comma (così come disposto per l’a.s. 2018/2019 dal decreto legge n° 91/2018 convertito nella legge n° 108/2018), tutti i requisiti ivi previsti trovano piena applicazione per il corrente anno scolastico.

Pertanto, dovranno essere verificati, ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, i seguenti requisiti di ammissione:

  1. frequenza per  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale personalizzato, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica  del  22  giugno 2009, n. 122;
  2. partecipazione, durante l'ultimo anno di  corso,  alle  prove predisposte  dall'INVALSI,  volte   a   verificare   i   livelli   di apprendimento conseguiti nelle discipline ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE;
  3. svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo  di  studio  nel  secondo  biennio  e nell'ultimo anno di corso.
  4. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina secondo l'ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento   non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei  decimi in una disciplina,  il  consiglio  di classe  può  deliberare,  con  adeguata  motivazione,   l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

 

Prima prova Traccia di ambito storico

Per quanto attiene alla prima prova scritta di Italiano si rappresenta che, ferma restando la struttura e le tipologie testuali definite dal quadro di riferimento di cui al D.M.n° 769 del 26 novembre 2018, è stato previsto, con D.M. n° 1095 de 21 novembre 2019, che almeno una delle tracce della tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) debba riguardare l’ambito storico. La scelta è motivata dalla consapevolezza che la storia costituisce disciplina fondamentale nella formazione degli studenti di tutti i percorsi di studio e che vada valorizzata anche nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

 

Svolgimento del colloquio

Come è noto l’art. 17, comma 9, del decreto legislativo n° 62 del 2017 definisce la struttura del colloquio, prevedendo che esso abbia la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. In particolare, all’avvio del colloquio la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare la sua capacità di affrontare con autonomia, padronanza e responsabilità le tematiche e le situazioni prospettate.

Il D.M. n° 37 del 18 gennaio 2019 e l’art. 19 dell’O.M. n° 205 dell’11 marzo 2019 hanno successivamente definito una specifica procedura relativa alle modalità di conduzione del colloquio, stabilendo che il giorno della prova orale il candidato sorteggi i materiali (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) contenuti in una delle tre buste proposte dal Presidente della commissione d’esame.

Al riguardo la nopta MIUR precisa che tale procedura di assegnazione del materiale ai candidati non sarà rinnovata, rimanendo fermo quanto disposto dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. n° 62/2017 circa l’avvio del colloquio mediante l’analisi da parte dello studente dei materiali preparati dalla commissione d’esame in un’apposita sessione di lavoro, con l’immutata finalità di “verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”, materiali che dunque devono consentire un approccio multidisciplinare.

 

Si allega nota MIUR n. 2197 del 25 novembre 2019

 

Il Dirigente scolastico

Maria Laura Morisani

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)