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Circolare n. 354                                                                                                        Roma, 08/05/2019

Ai docenti

Tutte le sedi

 

Oggetto: adempimenti finali  - alunni con DSA – BES – alunni adottati

Com’è noto, per gli alunni con diagnosi di DSA la scuola ha l’obbligo di predisporre un Piano didattico personalizzato che dovrà indicare gli interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative da mettere in atto e forme di verifica e valutazione adeguate e differenziate.

In sede di scrutinio finale  è necessario che i Consigli di classe valutino con particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi con DSA, verificando che in corso d’anno siano state applicate le norme e le indicazioni inserite nelle note emanate dal MIUR e siano stati predisposti i percorsi personalizzati con le misure compensative e dispensative richieste, considerando in ogni caso se le carenze presenti in questi allievi siano o meno da imputarsi al disturbo di apprendimento.

Infatti la valutazione degli alunni con DSA deve, anche secondo la giurisprudenza, discriminare fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.

NORMATIVA

  1. lgs 62/2017 Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento

Per gli studenti con disabilità ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

  1. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o piu' prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalita' di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
  2. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione puo' avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.
  3. La commissione potra' assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita'.
  4. Alle studentesse e agli studenti con disabilita', per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
  5. Per le studentesse e gli studenti con disabilita' il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
  6. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilita' il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.
  7. Le studentesse e gli studenti con disabilita' partecipano alle prove INVALSI. Il consiglio di classe puo' prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
  8. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sulla base del piano didattico personalizzato.
  9. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalita' didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
  10. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi piu' lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
  11. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
  12. In casi di particolari gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
  13. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
  14. Legge 170 8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

art.2: tra le finalità indica di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

art.5 comma 4: “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari”.

  1. M. del 12 luglio 2011, prot.5669, cui sono allegate le “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”

art. 6: “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici (…) Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.

Dalla Legge 170/2010 e dal DPR 122/2009 emerge con chiarezza che il legislatore ha inteso tutelare il diritto allo studio degli alunni con DSA, prevedendo l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative, ex art.5 comma 2 della legge 170/2010 e una valutazione adeguata al caso trattato ovvero alle specifiche situazioni soggettive ai sensi dell’art.10 del sopracitato DPR;  a sostegno di ciò sopraggiungono anche le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio del 2011 che richiamano appunto gli ausili previsti dalla Legge 170 (par.3).

Sulla base di tali riferimenti legislativi la giurisprudenza, in numerose occasioni, ha ritenuto illogico che un organo collegiale possa applicare criteri di valutazione univoci per tutti gli alunni perché tale prassi contravviene alle norme suddette e alla necessità di una valutazione personalizzata nei casi in esame.

Infatti i criteri deliberati dal collegio dei docenti, uguali per tutti gli alunni, non possono ledere la salvaguardia di quelle “specifiche situazioni soggettive” ex art.20 del D.lgs 62/2017 (in precedenza ex art. 10 del D.P.R. 122/2009) cui al contrario il legislatore ha dato particolare rilevanza.

In altre parole l’adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative senza una connessa valutazione, con criteri determinati ad hoc sulla base delle specificità del soggetto, risulterebbe manchevole ed incompleta, come stigmatizzato anche da diverse sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi, rilevando che  “il giudizio di valutazione uguale ed indifferenziato per tutte le posizioni è in aperto contrasto con la norma regolamentare ex art.10 del D.P.R. 122/2009 (ora ex art.20 del D.lgs 62/2017), che invece impone di tener conto delle specifiche situazioni soggettive”.

Ne consegue che in caso di non ammissione di un alunno DSA nel giudizio motivato il CDC deve dare atto di aver messo a disposizione dell’alunno le misure dispensative, gli strumenti compensativi e le procedure di valutazione indicate nel PDP  come ad esempio l’effettuazione di verifiche che tengano conto del contenuto e non già della forma degli elaborati prodotti e che le carenze evidenziate siano dovute non già alla patologia diagnosticata ma ad  esempio ad un impegno saltuario, al mancato rispetto dei ritmi scolastici,  al rifiuto delle consegne proposte dai docenti, all’insofferenza per la vita scolastica.

D’altra parte come chiarito anche nelle linee guida, le misure citate non sono deputate a creare percorsi immotivatamente facilitati ma devono essere sempre calibrate sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dello studente in questione.

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) si segnala l’autovincolo assunto dal Consiglio di classe, una volta riconosciuta la condizione dello studente come alunno con bisogni educativi speciali, ancorché in assenza o in presenza di una certificazione sanitaria non rispondente ai requisiti indicati dalla legge, che obbliga  il Consiglio di classe a orientare coerentemente le proprie valutazioni.

Inoltre per gli studenti con BES formalmente individuati dal consiglio di classe, si richiama l’OM per lo svolgimento degli esami di Stato.

Per un approfondimento in vista degli scrutini e degli esami di Stato si invitano tutti i docenti e in particolare i  coordinatori e i commissari delle classi  in cui sono presenti alunni con DSA  a leggere con attenzione l’allegata nota dell’USR Piemonte che propone un’accurata  ed esaustiva disamina delle norme e della giurisprudenza.

REFERENTE DISABILITA’ /BES / DSA: PROF.SSA FARDA

REFERENTE ALUNNI ADOTTATI: PROF.SSA ALTIERI

REFERENTE ALUNNI STRANIERI: PROF.SSA PURI

Si allegano le Indicazioni normative ed operative per la redazione del Fascicolo Riservato per alunni DSA/BES.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Laura Morisani

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

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