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Circ. n. 61                                                                             Roma, 01/10/2018

 

Agli studenti

Ai docenti

Alla Commissione elettorale

Al DSGA

Al personale ATA

Al sito web dell’Istituto

Sede centrale e succursali

 

 

Oggetto: elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – 25 ottobre 2018

Rappresentanti degli studenti ai Consigli di classe, al Consiglio d’Istituto, alla Consulta Provinciale, all’Organo di garanzia. Rappresentanti dei genitori ai Consigli di classe

 

Le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2018/2019 si svolgeranno nella giornata del 25 ottobre 2018.

 

Di seguito si forniscono le informazioni e le indicazioni operative utili allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, definite ai sensi dell’OM n. 215/1991 che regola la materia.

 

COMPITI DELL’INSEGNANTE IN SERVIZIO

La commissione elettorale predisporrà il materiale necessario a provvedere alle operazioni di voto (schede, urne, modulo per la stesura del verbale ecc.).

L’insegnante in servizio nell’ora dedicata alle elezioni dei rappresentanti degli studenti, dopo aver illustrato le funzioni degli OO.CC. da rinnovare, e aver spiegato le procedure elettorali, coordinerà l’assemblea che precede le votazioni, curerà la formazione del seggio di classe (un presidente e due scrutatori), vigilerà sulle operazioni di voto, di scrutinio e di redazione dei verbali dello scrutinio medesimo e disporrà che lo studente presidente di seggio curi la riconsegna di tutti i materiali alla commissione elettorale.

 

STUDENTI

Presentazione dei candidati e dei programmi: Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di

istituto, gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata dai presentatori di lista e dai candidati.

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi.

  • Il giorno 25 ottobre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 10,00, gli studenti si riuniranno in assemblea di classe, nella propria sede, per eleggere con procedura semplificata n. 2 rappresentanti nel Consiglio di classe, n. 4 rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, 2 rappresentanti nella Consulta provinciale, n. 1 rappresentante nell’Organo di garanzia.
  • Nel corso dell’assemblea vengono presentati i compiti del consiglio di classe e degli altri OO.CC.;
  • Alle ore 10,00 viene costituito il seggio elettorale che rimane aperto fino alle ore 11,00 per consentire le operazioni di voto, scrutinio delle schede del consiglio di classe e, limitatamente ai consigli di classe, di proclamazione degli eletti;
  • Le schede relative al Consiglio d’Istituto, alla Consulta provinciale e all’Organo di garanzia dovranno essere consegnate alla Commissione elettorale che provvederà allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.
  • Per consentire le elezioni dei rappresentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto occorre che gli studenti presentino apposite liste alla Commissione Elettorale dell’istituto nel periodo compreso tra il 20° e il 15° giorno antecedente le elezioni, vale a dire dalle ore 9,00 del giorno 5 ottobre alle ore 12,00 del giorno 10 ottobre 2018.
  • Per consentire l’elezione di n. 2 rappresentanti nella Consulta provinciale occorre che gli studenti presentino apposite liste alla Commissione Elettorale dell’istituto nel periodo compreso tra il 20° e il 15° giorno antecedente le elezioni, vale a dire dalle ore 9,00 del giorno 5 ottobre e le ore 12,00 del giorno 10 ottobre 2018.
  • Per consentire l’elezione di n. 1 rappresentante nell’Organo di Garanzia occorre che gli studenti presentino apposite liste alla Commissione Elettorale dell’istituto nel periodo compreso tra il 20° e il 15° giorno antecedente le elezioni, vale a dire dalle ore 9,00 del giorno 5 ottobre e le ore 12,00 del giorno 10 ottobre 2018.

Si esprime 1 preferenza per l’elezione dei rappresentanti al consiglio di classe, 2 preferenze per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’istituto, 1 preferenza per l’elezione dei rappresentanti alla Consulta provinciale, 1 preferenza per l’elezione del rappresentante all’Organo di Garanzia (il secondo in ordine di preferenza sarà nominato membro supplente).

 

CONSIGLIO DI CLASSE

  • Tutti gli studenti della classe sono sia votanti che eleggibili.
  • Ogni votante può esprimere, nella scheda, 1 (una) sola preferenza.
  • Risultano eletti i due studenti che ottengono il maggior numero di voti

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Le liste regolarmente pervenute alla Commissione elettorale entro il 15° giorno antecedente le votazioni sono affisse all’albo.

  • Ogni lista deve contenere un motto ed una breve sintesi del programma.
  • A pena di esclusione è proibito l’uso di sigle, simboli politici, acronimi, lingue straniere, linguaggi non consoni e tutto ciò che non risulta pienamente esplicito e di immediata comprensione.
  • I sostenitori non possono essere candidati e non possono sostenere più di una lista.
  • Ogni lista include un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere
  • Poiché è possibile votare per una sola lista, le preferenze possono cadere solo ed esclusivamente su candidati inclusi nella lista prescelta.
  • Il voto è espresso da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda.
  • Le preferenze per il/i candidato/i vanno espresse mediante una croce accanto al nominativo prescelto.
  • Alle operazioni di scrutinio, di riassunzione dei voti e di proclamazione degli eletti provvede la Commissione elettorale.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti da eleggere al Consiglio d’Istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste contrapposte di candidati di cui all’art. 20 del D.P.R. n° 416 del 31/5/1974:

  • In caso di più liste, i seggi saranno assegnati in proporzione al numero dei voti ottenuti da ciascuna lista.
  • Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, tenendo conto dei seggi spettanti alla loro lista.

 

Si riassumono di seguito i criteri da seguire nel procedere alle operazioni di scrutinio, così come definiti dall’OM n. 215/1991, art. 43, cc. 5-9:

(…) 5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.

  1. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista

senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

  1. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti [prevalgono i nominativi che precedono nell’ordine di lista]
  2. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
  3. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

 

Si riporta quanto contenuto nel D.P.R. n. 235/07 - Statuto studenti e studentesse – relativamente all’Organo di garanzia:

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.

Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.

  1. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

 

SCADENZARIO

  • DATA ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI AL CONSIGLIO D’ISTITUTO, RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI ALLA CONSULTA PROVINCIALE, RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI ALL’ORGANO DI GARANZIA (25 OTTOBRE 2018).
  • PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO D’ISTITUTO, CONSULTA PROVINCIALE, ORGANO DI GARANZIA (dalle ore 9.00 del 5-10-2018 alle ore 12.00 dell’10-10-2018)
  • ESPOSIZIONE LISTE 10-10-2018 (dopo le ore 12.00)
  • PROPAGANDA ELETTORALE (dall’8-10-2017 alle ore 24,00 del 23-10-2018)

 

Il Dirigente scolastico

Maria Laura Morisani

(Firma autografa, sostituita a mezzo Stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Allegati:
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